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[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al Governo della colonia eritrea la somma di lire tremilioni settecentomila occorrente per i lavori piu' urgenti per la sistemazione del porto di Massaua, compresa la conduttura dell'acqua in quella citta', e per altre opere di pubblica utilita'.

[2]La Cassa dei depositi e prestiti somministrera' le somme a richiesta del Ministero delle colonie, in seguito ad analoga domanda del governatore della Colonia eritrea.

[3]Sulle somme che verranno prelevate, la Cassa tratterra' gli interessi del 4 per cento dalla data del mandato di pagamento al 31 dicembre successivo.

[4]L'importo dei prelevamenti effettuati in ogni anno sara' rimborsato alla Cassa predetta in trentacinque annualita' comprensive di una quota di capitale e degli interessi scalari del 4 per cento decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo e pagabili a fine di anno.

[5]Ove il pagamento delle annualita' sia effettuato entro il 25 giugno di ciascun anno, sara' computato a favore della Colonia lo sconto di un semestre al 4 per cento.

[6]Le quote annuali comprensive degli interessi e della quota di ammortamento del capitale, saranno inscritte in uno speciale articolo del bilancio della Colonia eritrea e saranno versate alla Cassa mutuante dal Ministero delle colonie con prelevamenti sul contributo dello Stato per l'Eritrea ad incominciare dall'esercizio finanziario nel quale scadra', al 31 dicembre, la 1ª quota da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Giolitti - Bertolini - Tedesco.

[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 10 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;765~art2 · fonte del testo

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