Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di L. 8.222.000, di cui L. 7.722.000 occorrenti per la costruzione del tronco di ferrovia da Cheren ad Agordat e L. 500.000 occorrenti per l'acquisto di materiale di trazione e rotabile.
[2]La somministrazione della somma sara' fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del Ministero del tesoro.
[3]Ad incominciare dall'esercizio 1913-914 sara' inscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme cha risulteranno dal piano dei lavori e che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti. Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gli interessi del 4 per cento con stanziamenti sul bilancio della spesa del Ministero del tesoro.
[4]Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sara' aperto all'esercizio la complessiva somma anticipata verra' ripartita in 35 annualita' costanti comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualita' sara' pagata dal tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualita' mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia eritrea.
[5]L'inizio dell'ammortamento delle lire cinquecentomila e la corrispondente riduzione di contributo dello Stato nel limite dei due quinti dell'annualita' di ammortamento e interessi, per materiale di trazione e rotabile avranno luogo coi 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale, in seguito alla esecuzione della fornitura, saranno somministrate le predette lire cinquecentomila.
Testo in vigore dal 10 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
