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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]In aggiunta agli stanziamenti approvati con la legge 28 giugno 1890, n. 6904 (serie 3ª), sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, «Spese civili d'Africa» per l'esercizio finanziario 1890-91 e' autorizzato un credito di lire un milione quattrocentocinquantamila.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 18 giugno 1891.
[10]UMBERTO.
[11]DI RUDINI'. L. LUZZATTI.
[12]Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.
Testo in vigore dal 23 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
