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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]In aggiunta agli stanziamenti approvati con la legge 28 giugno 1890, n. 6904 (serie 3ª), e col Regio decreto 27 novembre 1890, n. 7301 (serio 3ª), e' autorizzato un nuovo credito di lire 200,000, da imputarsi al capitolo 24 «Scuole all'estero» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1890-91 del Ministero degli Affari Esteri.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 18 giugno 1891.
[10]UMBERTO.
[11]DI RUDINI'. L. LUZZATTI.
[12]Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.
Testo in vigore dal 23 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
