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[1]Con decreto del Ministro del tesoro sara' provveduto ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze, nonche' nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di Massa della R. guardia di finanza le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 aprile 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]BERTONE.
[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 6 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
