Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il maggiore stanziamento, di cui al precedente articolo, e' aumentato da lire 500.000 a lire 1.500.000, da anticiparsi parimenti dalla Massa del corpo, fermo restando le norme e condizioni per rimborso stabilito dalla legge 22 giugno 1913, n. 644.
Testo in vigore dal 6 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
