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[1]In aggiunta allo stanziamento approvato con la legge 6 febbraio 1887, n. 4315 (Serie 3ª), e' autorizzato un credito di venti milioni di lire.

[2]Mediante decreti Reali la suddetta somma potra' essere inscritta, in tutto od in parte, secondo le eventuali occorrenze in capitoli speciali degli stati di previsione della spesa del Ministero della Guerra e del Ministero della Marina, per l'esercizio finanziario 1887-88.

Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-07-10;4714~art1 · fonte del testo

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