Art. 7
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[1]Ai predetti ufficiali, che venissero in seguito a cessare dal servizio, nell'applicazione del disposto dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non sara' computato come servizio effettivamente prestato il tempo da essi trascorso in qualita' di allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 luglio 1887.
[4]UMBERTO.
[5]E. Bertole' Viale.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 20 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
