Art. 5
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[1]L'anzianita' per gli ufficiali cosi ammessi, determinata dalla data del decreto di nomina, sara' regolata in ordine decrescente di eta'.
[2]La promozione a tenente di tutti i sottotenenti avverra' secondo le leggi in vigore, ma con riserva di anzianita', dovendo concorrere nella classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita della scuola d'applicazione, con gli allievi dell'Accademia militare, la di cui anzianita' al grado di sottotenente trovasi gia' determinata al tempo del concorso.
Testo in vigore dal 20 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
