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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 90.000 in aggiunta alle spese effettive consolidate dell'esercizio 1911-912 da erogarsi per il pagamento di spese dipendenti dalla vigilanza sanitaria nei porti.
[7]L'assegnazione suddetta sara' inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1911-912 al capitolo 113-septies «Spese varie in conseguenza della vigilanza sanitaria portuale».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 19 maggio 1912.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti - Tedesco - Leonardi-Cattolica.
[12]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 1 giugno 1912 al 16 dicembre 2009
