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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 90.000 in aggiunta alle spese effettive consolidate dell'esercizio 1911-912 da erogarsi per il pagamento di spese dipendenti dalla vigilanza sanitaria nei porti.

[7]L'assegnazione suddetta sara' inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1911-912 al capitolo 113-septies «Spese varie in conseguenza della vigilanza sanitaria portuale».

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 19 maggio 1912.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Giolitti - Tedesco - Leonardi-Cattolica.

[12]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 1 giugno 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-05-19;481~art1 · fonte del testo

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