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[1]I proventi straordinari derivanti dalla vendita dei terreni bonificati della Concessione italiana in Tientsin, che si verificheranno nel periodo d'ammortamento delle anticipazioni, saranno interamente versati a scomputo del residuo debito, e l'annualita' di ammortamento verra' analogamente ridotta.
[2]Gl'importi di tali versamenti saranno imputati nel bilancio dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri conformemente a quanto e' indicato al precedente articolo 3 per le annualita' d'ammortamento.
Testo in vigore dal 10 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
