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Le somme che annualmente la Concessione italiana di Tientsin sara' tenuta a corrispondere per il rimborso delle anticipazioni di cui all'art. 1, ed i relativi interessi, saranno inscritte al bilancio dell'entrata nella categoria «Movimento di capitali» ed in corrispondenza uguali somme saranno stanziate nel bilancio del Ministero degli affari esteri pure alla stessa categoria «Movimento di capitali» per provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle annualita' d'ammortamento.
Testo in vigore dal 10 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
