Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Le somme delle anticipazioni, di cui all'art. 1, saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate in tesoreria nelle epoche che saranno indicate di volta in volta, e contemporaneamente inscritte, con decreto del Ministero del tesoro, nel bilancio dell'entrata alla categoria «Movimento di capitali» e in apposito capitolo della categoria «Movimento di capitali» dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per esser messe a disposizione di quell'Amministrazione per le anticipazioni autorizzate dalla presente legge.

Testo in vigore dal 10 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;707~art2 · fonte del testo

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