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Le somme delle anticipazioni, di cui all'art. 1, saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate in tesoreria nelle epoche che saranno indicate di volta in volta, e contemporaneamente inscritte, con decreto del Ministero del tesoro, nel bilancio dell'entrata alla categoria «Movimento di capitali» e in apposito capitolo della categoria «Movimento di capitali» dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per esser messe a disposizione di quell'Amministrazione per le anticipazioni autorizzate dalla presente legge.
Testo in vigore dal 10 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
