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Il Governo del Re e' autorizzato a stipulare un accordo con la Societa' delle strade ferrate meridionali allo scopo di prorogare fino al 30 aprile 1905 il termine utile per il diffidamento da notificarsi, in caso di riscatto delle linee concesse, qualora lo Stato intenda valersi della facolta' di cui al primo comma dell'art. 8 del contratto approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) per l'esercizio della rete Adriatica.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1904 al 16 dicembre 2009
