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[1]La detta somma di lire 38,500,000 (Trent'ottomilioni cinquecentomila) verra' ripartita come segue, secondo che sara' annualmente inscritta nei bilanci della Guerra:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]1
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[5]Dato a Napoli addi' 26 aprile 1872.
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[8]Ricotti. Quintino Sella.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 giugno 1874, n. 1999
1La L. 14 giugno 1874, n. 1999 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al ripartimento per annata della somma di lire trentotto milioni cinquecentomila stabilito dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1872, n. 801, e' sostituito il seguente:" Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 31 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
