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Per far fronte alla spesa autorizzata coll'articolo primo si inscrivera' nel bilancio dell'entrata, alla categoria Movimento dei capitali, una somma corrispondente da ricavarsi mediante l'alienazione di parte della somma complessiva delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, delle quali era stata autorizzata l'emissione colla legge 23 luglio 1881, n. 333, per far fronte a spese straordinarie di lavori pubblici, e che non furono alienate.
Testo in vigore dal 2 agosto 1884 al 16 dicembre 2009
