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[1]Per la protezione delle sorgenti di acque minerali, per l'ampliamento balneario, per la piantagione di boschi, parchi e giardini e per la costruzione di viali, strade e quanto altro occorra per lo sviluppo ed abbellimento della stazione termale, l'Amministrazione demaniale puo', nel termine di dieci anni dalla promulgazione della presente legge, espropriare terreni nel territorio di Montecatini Bagni e dei Comuni limitrofi, a norma dell'art. 7 della legge 13 dicembre 1903, n. 474.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 maggio 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Lacava. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 26 maggio 1908 al 16 dicembre 2009
