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[1]Una somma di L. 300,000, da stanziarsi per meta' nel bilancio passivo del 1888-89, e per l'altra meta' nel bilancio 1889-90 del Ministero dell'interno, verra' assegnata in sussidio ai danneggiati dalle inondazioni dell'ottobre 1888 nei comuni di Castellammare Adriatico, Montesilvano, Citta' Sant'Angelo e Rosciano nella provincia di Teramo, e dei comuni di Pescara e Francavilla a Mare in quella di Chieti.

[2]Tale somma sara' ripartita in L. 200,000 a favore dei danneggiati nei detti comuni della provincia di Teramo, e in L. 100,000 per quelli della provincia di Chieti.

Testo in vigore dal 16 aprile 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-04-07;6018~art9 · fonte del testo

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