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[1]Ai prestiti di cui nel precedente articolo 7, sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 della legge 8 luglio 1883, N. 1483 (Serie 3ª), in quanto riguardano prestiti contratti nell'interesse di comuni e consorzi idraulici.
[2]Pei contratti relativi gli onorari dei notai saranno ridotti alla meta', e parimenti alla meta' saranno ridotti gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche sui certificati ipotecari rilasciati agli effetti di questa legge, quanto per le relative iscrizioni ipotecarie.
[3]Le deliberazioni del Consiglio provinciale per contrarre i prestiti di cui allo stesso art. 7, dovranno essere prese e comunicate al Governo non piu' tardi del 31 luglio 1889.
Testo in vigore dal 16 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
