Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nei comuni della detta provincia che verranno indicati con decreto Reale si provvedera', a cura e spese dell'amministrazione dello Stato, alla verificazione dei terreni distrutti o danneggiati in tutto o in parte per causa delle alluvioni, verificatesi nell'autunno 1888, per far luogo agli esoneri d'imposta che sieno dovuti a termini delle vigenti leggi.
[2]Tale verificazione dovra' essere compiuta entro il 31 agosto 1889, rimanendo sospesa la riscossione delle imposte per le rate successive alla promulgazione della presente legge fino alla quarta rata 1889.
Testo in vigore dal 16 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
