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[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a fare prestiti fino all'importo di L. 200,000 ai comuni contemplati nell'art. 9, che li chiedessero nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, agli esclusivi scopi di fare le opere necessarie per riparare i danni causati dalla inondazione dell'ottobre 1888, o prevenire danni futuri.
[2]La estinzione di tali prestiti avra' luogo per annualita' in ragione di venticinque anni, e l'interesse sara' corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti, quanto al 3,50 % a carico dei comuni mutuatari, e quanto al rimanente fino a raggiungere la misura normale, mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
[3]L'importo di ciascun prestito sara' determinato in base al voto delle due Commissioni di cui nell'art. 10, in ragione di complessive L. 130,000 per la provincia di Teramo, e di L. 70,000 per quella di Chieti.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 7 aprile 1889.
[6]UMBERTO.
[7]CRISPI. GIOLITTI. FINALI. SEISMIT-DODA.
[8]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 16 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
