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[1]Una Commissione da nominarsi per decreto Reale per ciascuna delle dette province sara' incaricata di fare, in proporzione dei danni patiti, la distribuzione delle somme, che dovra' essere compiuta nel termine non maggiore di sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

[2]Le due Commissioni, entro un mese dalla data della loro istituzione, dovranno compilare un regolamento che sara' approvato dal Ministero dell'interno per la distribuzione dei sussidi.

Testo in vigore dal 16 aprile 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-04-07;6018~art10 · fonte del testo

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