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Fino all'approvazione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'esercizio 1879, e non oltre il giorno 15 del mese di aprile del corrente anno, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, e a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti, in conformita' del suddetto stato di prima previsione presentato nel 28 settembre 1878 con le variazioni successive, e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo progetto di legge per la sua approvazione.
Testo in vigore dal 31 marzo 1879 al 16 dicembre 2009
