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[1]L' Istituto di credito agrario per la Liguria promuovera' la costituzione di nuovi enti intermediari e il riordinamento, ove occorra, degli esistenti, sorvegliandone la gestione.
[2]L' Istituto avra' facolta' di destinare un decimo degli utili netti annuali all' istituzione di premi d'incoraggiamento e sussidi agli enti intermediari e ad altri Istituti che svolgano opera proficua per l'agricoltura.
Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
