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[1]L' Istituto di credito agrario per la Liguria fara' operazioni di credito agrario con Casse agrarie e rurali, con Consorzi agrari ed altri Istituti che abbiano tra i loro fini l'esercizio del credito agrario, legalmente costituiti, i quali risiedano ed operino nelle provincie di Porto Maurizio e di Genova.
[2]L' Istituto stesso, in seguito ad autorizzazione del Governo, potra' fare anche operazioni dirette di credito agrario.
Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
