Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il capitale di fondazione sara' aumentato col concorso degli enti che operano nel Regno e cogli eventuali avanzi indicati all'art. I contributi degli enti sovventori dovranno essere rimborsati, mediante il sistema dell'ammortamento graduale, nei termini e colle forme che saranno determinati dal regolamento per l'applicazione della presente legge.
[2]Gli enti sovventori, in base alle norme che saranno disciplinate dal regolamento stesso, concorreranno alla ripartizione degli utili netti annuali dell'Istituto, in relazione all'importo del capitale rispettivamente conferito.
Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
