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[1]Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato il regolamento per l'esecuzione di essa, da approvarsi con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato e la Commissione consultiva per il credito agrario.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Nitti - Facta.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
