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[1]La somma di 25 milioni assegnata dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria, e' ridotta a L. 23500.000; e la differenza di L. 1.500.000 viene destinata per L. 500.000 allo scopo di cui all'art. 1 della presente legge, e per L. 1.000.000 sara' erogata in sussidi a favore dei danneggiati di cui all'art. 11.

[2]La parte di tale somma che eventualmente sopravanzasse dopo aver provveduto agli accennati sussidi, sara' devoluta in aumento della dotazione di cui all'art. 1.

[3]La misura dei sussidi e le norme per le concessioni di essi saranno stabilite nel regolamento di cui nell'articolo seguente.

[4]II ministro del tesoro e' autorizzato a modificare il bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per metterlo in armonia con le disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;802~art13 · fonte del testo

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