Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re concedera' sussidi ai proprietari piu' bisognosi e agli Istituti di beneficenza allo scopo di riparare o ricostruire i fabbricati urbani e rustici e gli opifici, e di ripristinare le colture nei fondi danneggiati dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Genova e Porto Maurizio.

[2]Le domande di sussidio dovranno essere presentate al Ministero di agricoltura, industria e commercio entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 14 e documentate come verra' stabilito nel regolamento.

Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;802~art11 · fonte del testo

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