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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a procurarsi una entrata straordinaria di lire 37,000,000 (trentasette milioni) mediante emissione ed alienazione di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico per un capitale nominale di lire 39,000,000 (trentanove milioni), in aggiunta a quelle create con l'articolo 6 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed emesse in virtu' del Regio decreto 14 agosto dello stesso anno, n. 5794.
[2]L'emissione sara' fatta colle norme, nel modo e colle condizioni stabilite negli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto 14 agosto 1870, n. 5794, e l'alienazione secondo il disposto dagli articoli 21, 22 e 23 della legge 23 luglio 1881, n. 233 (Serie 3ª).
Testo in vigore dal 8 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
