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[1]Nello scopo di favorire l'industria nazionale, le provviste e le forniture che sono da farsi con le somme autorizzate dalla presente legge e coi residui di quelle precedentemente concesse, verranno, a preferenza, affidate all'industria nazionale, anche quando il prezzo ecceda quello offerto dall'industria estera del 5 per cento, aumentato delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1885.
[4]UMBERTO.
[5]Ricotti. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 9 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
