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[1]La somma di cui all'articolo precedente verra' stanziata nella parte straordinaria del bilancio della Guerra, ripartendola nel modo che appare dalla tabella annessa alla presente legge, e cioe' assegnando all'esercizio 1884-85 la somma di lire 2,000,000, all'esercizio 1885-86 la somma di liee 5,575,000, a quello 1886-87 la somma di lire 10,795,000, e riservando di fare, anno per anno, gli assegni ulteriori a ciascuno dei successivi esercizi sulle residue lire 199,065,000, nella misura che sara' consentita dalle condizioni del bilancio, fino ad esaurimento della somma totale. Analogamente, sulla somma di lire 79,908,600, gia' approvata da leggi precedenti, per spese straordinarie militari, e non ancora inscritta nei bilanci passati, saranno assegnate all'esercizio 1885-86 lire 34,750,000, e a quello 1886-87 lire 25,940,000, con riserva di ripartire le residue lire 19,218,600 nei successivi esercizi.

[2]Il complesso delle quote annuali che saranno messe in bilancio, dopo l'esercizio 1886-87, sia sull'assegno di lire 212,435,000, sia sul residuo di lire 79,908,600, non sara' in complesso inferiore a lire 30,000,000.

Testo in vigore dal 9 luglio 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1885-07-02;3223~art2 · fonte del testo

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