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[1]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 200.000 per contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle eta' anteriori al risorgimento italiano.

[2]Detta somma sara' ripartita in dieci annualita' di L. 20.000 da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1913-914 al 1922-923.

[3]Alla inscrizione in bilancio della quota relativa all'esercizio 1913-914 sara' fatto luogo con decreto del ministro del tesoro.

Testo in vigore dal 7 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;759~art9 · fonte del testo

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