Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' data facolta' al Governo del Re di accordare all'impresa di navigazione sul Lago Maggiore una sovvenzione annua fino a L. 45.000 a partire dal 1° luglio 1912, per maggiori servizi pubblici di trasporto sulla sponda lombarda fra Laveno e Sesto Calende, con traversata ad Arona ed altra da precisare, e di stabilire, dalla data medesima, pe la navigazione con trazione meccanica, in servizio pubblico, in corrispondenza con le ferrovie, da costituirsi sul Lago d'Orta, una sovvenzione annua fino a L. 20.000, in base a regolari da approvarsi, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Tedesco - Sacchi.
[11]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 5 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
