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[1]Le somme corrispondenti ad economie verificatesi sui fondi autorizzati dalle varie leggi per la esecuzione delle opere stradali indicate nella legge 30 maggio 1875, n. 2521, e negli elenchi II e III, tabella B, della legge 23 luglio 1881, n. 333, verranno, con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, portate in aumento del fondo concesso dalla legge 3 luglio 1902, n. 297, e successive per « impreviste, maggiori spese e casuali per le costruzioni stradali dipendenti dalle leggi emanate dal 1862 al 1883 ».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 aprile 1915.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CIUFFELLI - CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 19 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
