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Le somme che piu' non occorrono per la esecuzione di determinate opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali autorizzate dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56; 30 giugno 1904, n. 293; 14 maggio 1906, n. 198; 6 giugno 1907, n. 300; 5 aprile 1908, n. 126; 13 aprile 1911, n. 311, saranno, con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, portate in aumento del fondo concesso dallo articolo 15 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle leggi successive per nuovi lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e liquidazioni di quelli, dipendenti dalle varie leggi finora emanate, pei quali risultino insufficienti le singole assegnazioni.
Testo in vigore dal 19 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
