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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico. In aggiunta alle assegnazioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1885-86, sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioe':
- a)Lire 175,632 93, delle quali lire 203 60 per Spese obbligatorie e d'ordine, e lire 175,429 33 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza dello esercizio finanziario 1885-86;
- b)Lire 11,366 15, delle quali lire 2 45 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 11,363 70 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio 1884-85 e retro.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 10 luglio 1887.
[8]UMBERTO.
[9]A. Magliani.
[10]Visto, Il Guardasigilli Zanardelli.
[11](La tabella annessa alla presente legge verra' pubblicata in un prossimo numero)
Testo in vigore dal 13 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
