Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico. In aggiunta alle assegnazioni del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1885-86 sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioe':
- a)Lire 977,316 54, delle quali lire 880,063 64 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 97,252 90 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1885-86;
- b)Lire 86,569 34, delle quali lire 74,934 81 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 11,634 53 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio 1884-85 e retro.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 10 luglio 1887.
[8]UMBERTO.
[9]A. Magliani.
[10]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
[11](La tabella annessa alla presente legge verra' pubblicata in un prossimo numero).
Testo in vigore dal 13 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
