Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I mutui di cui all'articolo 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, potranno essere garantiti anche coi proventi dell'addizionale, assegnati ad integrazione dei bilanci comunali. All'uopo il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione pel riparto dell'addizionale medesima, alla assegnazione sui detti proventi della somma corrispondente all'annualita' del mutuo, per la parte a carico del comune, con impegno irrevocabile per tutta la durata dell'addizionale.
[2]In tal caso, il mutuo verra' diviso in due parti di cui una corrispondente al contributo dello Stato, sara' estinta in 50 anni e l'altra relativa alla quota a carico del comune, sara' estinta in tanti anni, quanti ancora rimangono fino al termine dell'addizionale.
[3]La stessa facolta' e' accordata al Ministero dell'interno per le quote a carico dei comuni rispetto ai mutui che saranno da essi chiesti per condutture d'acqua potabile e per opere igieniche, e nei quali interviene il contributo dello Stato. Si seguira' anche in tal caso il procedimento indicato nel presente articolo.
[4]I mutui previsti nel citato articolo 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative e tutti gli atti relativi sono del pari esenti dalla tassa di bollo.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
