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I fabbricati occorrenti per l'alloggio dei prefetti di Messina e di Reggio Calabria e del sottoprefetto di Palmi e per le sedi delle prefetture e sottoprefetture e degli uffici di pubblica sicurezza nelle suddette localita' saranno, dopo costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, ceduti in proprieta' alle provincie. Lo Stato avra' diritto di ottenere la retrocessione, a titolo gratuito, qualora le spese, di cui al numero 12 dell'articolo 253 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 26) cessassero di essere obbligatorie per le provincie.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
