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[1]E' data facolta' al Governo del Re di coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni concernenti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 apportandovi quelle modificazioni che siano indispensabili ai fini del coordinamento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 28 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Sacchi - Finocchiaro-Aprile - Tedesco - Facta - Spingardi - Nitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
