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Sono dichiarate di pubblica utilita' tutte le opere contemplate nella presente legge nonche' quelle dipendenti dai provvedimenti autorizzati a favore dei colpiti dal terremoto dell'ottobre 1907, con le leggi 29 dicembre 1907, n. 810 e 9 luglio 1908, n. 445.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
