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Le disposizioni degli articoli dal 58 al 61 sono applicabili anche ai comuni non colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, i cui abitati devono essere spostati in base alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, 30 giugno 1909, n. 407 e 13 aprile 1911, n. 311.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
