Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le proposte per i mutamenti delle circoscrizioni sono promosse dai comuni interessati o dai frazionisti, giusta il disposto del menzionato art. 115 della legge comunale e provinciale, ovvero dalle competenti prefetture d'ufficio, su richiesta anche del Ministero dei lavori pubblici.
[2]Debbono in merito sentirsi i Consigli comunali interessati e, se trattisi di variazioni concernenti frazioni, le speciali rappresentanze delle medesime, costituite a tenore dell'art. 127 della legge comunale e provinciale.
[3]I relativi progetti devono essere altresi' depositati per 15 giorni negli uffici della prefettura, notificandosi con pubblici avvisi che ogni contribuente ha diritto di prenderne visione e presentare reclamo dentro il predetto termine; scaduto il quale, si promuovono i pareri del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
