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Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato, nonche' per la costruzione delle case, di cui agli articoli 2, lettere b) e c) e 3 della presente legge, i ministri dei lavori pubblici e della guerra sono autorizzati ad avvalersi, oltre che del personale del R. corpo del genio civile, e dell'arma del genio, anche di privati professionisti, a quelle condizioni che saranno, caso per caso, contrattualmente stabilite.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
