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Le modificazioni hanno luogo possibilmente sulla base dei reciproci compensi territoriali con i comuni limitrofi, salvo per riguardo alle frazioni, le facolta' contemplate nell'art. 115 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269), le quali possono essere esercitate anche di ufficio.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
