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[1]Almeno sei mesi prima del 31 dicembre 1920, i concessionari delle baracche, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, avranno il diritto di chiedere la proroga, di anno in anno, dell'occupazione dei suoli a loro spese ed alle stesse condizioni, fino a compiere il periodo di 29 anni, pel quale e' stata fatta la concessione delle baracche.
[2]Eguale diritto spetta ai Comuni, qualora i concessionari non l'esercitino; ma, in tal caso, essi avranno facolta' di imporre, per l'uso delle baracche, un canone, secondo i criteri stabiliti con la legge 13 luglio 1910, n. 466.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
