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[1]Le occupazioni temporanee dei terreni, sui quali sono state costruite le baracche gia' concesse a famiglie di lavoratori poveri, ai termini dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e con le forme stabilite dall'art. 68 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, possono essere protratte fino al 31 dicembre 1920.
[2]Parimenti possono essere protratte fino alla stessa data le occupazioni temporanee dei terreni sui quali siano state costruite, in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907, baracche che, pur non essendo state concesse a famiglie di lavoratori poveri, siano state conservate per ricovero della popolazione colpita dal terremoto del 28 dicembre 1908.
[3]Per l'uso di tali baracche i comuni hanno facolta' di imporre il canone di cui all'ultimo comma dell'art. 33 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
[4]Le indennita' dovute ai proprietari dei suoli saranno determinate nella misura fissata per l'anno in corso.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
