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[1]Finche' non sia scaduto il termine di cui all'art. 48 per chiedere la concessione dei mutui di favore, non potra' dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, aventi diritto al mutuo di favore a norma delle leggi 12 gennaio 1909, n. 12 e 13 luglio 1910, n. 466.

[2]Resta integro pel creditore ipotecario il diritto di cui all'art. 52, legge 25 giugno 1865, n. 2539, sulle indennita' di espropriazione, che i proprietari abbiano dichiarato di voler riscuotere a norma del precedente articolo 10, nonche' su quelle degli immobili di cui al successivo articolo 11.

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-28;842~art53 · fonte del testo

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