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[1]Il privilegio fiscale, di cui al secondo comma dell'art. 7 del R. decreto 7 novembre 1909, n. 728, non potra' esercitarsi sull'edificio riparato o ricostruito con le somme prese a mutuo dal consorzio o da altri istituti a norma degli articoli 1 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, finche' duri l'ipoteca sopra di esso iscritta a favore del consorzio o degli istituti stessi.
[2]Il privilegio potra' invece essere esercitato su tutti gli altri beni mobili od immobili del debitore.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
